Statuto
1 DENOMINAZIONE - SEDE
E' costituita Ronchi dei Legionari
dal 1967 l'associazione denominata "Pro Loco di Ronchi dei
Legionari ".
L'associazione ha sede in Ronchi dei Legionari, in Via VII giugno n.8.
L’eventiuale trasferimento della sede nell’ambito del Comune è deliberato dal Consiglio Direttivo.
ART. 2
La Pro Loco svolge la sua opera nel territorio
del Comune. Fa parte dell’Associazione Regionale delle Pro
Loco del Friuli Venezia Giulia e può richiederer l’iscrizione
in registri pubblici o aderire ad altre forme di associazionismo
compatibili per oggetto con i propri scopi, ritenute utili
per meglio attuare e svolgere i propri fini istituzionali
ART. 3 OGGETTO SOCIALE
3.1 Gli scopi, senza fini di lucro,
che la Pro Loco si propone sono: a) riunire quanti – Enti.
Associazioni, cittadini che hanno interesse alla solidarietà
sociale, allo sviluppo turistico, sportivo, artistico e culturale
del Comune b) contribuire ad organizzare lo stesso su tali
indirizzi proponendo l’eventuale miglioramento del servizio
pubblico, di quello edilizio e stradale, l’abbellimento delle
piazze e dei giardini, l’interesse e la cura della segnaletica
turistica e stradale c) valorizzare e proteggere le bellezze
naturali, paesaggistiche, artistiche e monumentali del Comune,
incrementare la propaganda per farle visitare e conoscere
d) promuovere e facilitare il movimento turistico rendendo
per quanto piacevole il soggiorno e) suggerire miglioramenti
all’attrezzatura alberghiera ed ai centri di ritrovo degli
ospiti f) organizzare fiere, convegni, spettacoli, manifestazioni
sportive e culturali, gite ed escursioni, con una particolare
attenzione all’ambiente locale ed al Territorio g) proporre
itinerari turistici, tariffe ed orari di visita alle competenti
autorità h) istituire un ufficio d’informazioni turistiche
anche per un possibile coordinamento delle varie iniziative
promozionali nel territorio con uffici ed a1 DENOMINAZIONE - SEDE
E' costituita Ronchi dei Legionari
dal 1967 l'associazione denominata "Pro Loco di Ronchi dei
Legionari ".
L'associazione ha sede in Ronchi dei Legionari, in Via VII giugno n.8.
L’eventiuale trasferimento della sede nell’ambito del Comune è deliberato dal Consiglio Direttivo.
ART. 2
La Pro Loco svolge la sua opera nel territorio
del Comune. Fa parte dell’Associazione Regionale delle Pro
Loco del Friuli Venezia Giulia e può richiederer l’iscrizione
in registri pubblici o aderire ad ssociazioni consimili
i) gestire utili servizi di generale interesse in favore della
cittadinanza, anche nell’espletamento di funzioni pubbliche
delegate j) organizzare manifestazioni in proprio o in collaborazione
con altre Associazioni e/o la Pubblica Amministrazione, che
abbiano finalità culturali, ricreative, sportive, mirate in
particolar modo alla salvaguardia delle tradizioni locali,
con riferimento anche alle peculiarità linguistiche, enogastronomiche
ed alle tradizioni religiose del Territorio k) organizzare
e favorire reciproci scambi di manifestazioni con altre realtà,
comprese le comunità gemellate con il Comune l) svolgere attività
di volontariato e di solidarietà sociale in tutti i settori
dove è necessario intervenire a favore dei singoli e delle
comunità
ART.4 SOCI
4.1 I soci della Pro Loco si distinguono
in: a) Soci Ordinari; b) Soci Sostenitori; c) Soci Benemeriti;
d) Soci Onorari.
4.2 Sono Soci Ordinari coloro che versano la quota di iscrizione
annualmente stabilita dall'Assemblea. Possono essere iscritti
come soci tutti i residenti nel Comune ed altresì coloro che
per motivazioni varie (villeggianti, ex residenti, ecc.) sono
interessati all'attività della Pro Loco.
4.3 Sono Soci Sostenitori coloro che, oltre alla quota ordinaria, erogano
contribuzioni volontarie straordinarie.
4.4 Sono Soci Benemeriti coloro che vengono denominati tali dal Consiglio Direttivo
per meriti particolari acquisiti a favore della Pro Loco.
4.5 Sono Soci Onorari i Soci che vengono denominati tali dall'Assemblea
per particolari meriti acquisiti nella vita della Pro Loco.
4.6 Non è ammessa la categoria dei Soci temporanei.
ART. 5 DIRITTI ED OBBLIGHI DEI SOCI
5.1 I Soci Ordinari e Sostenitori
devono versare la quota associativa annuale; i Soci Benemeriti
e Onorari sono esentati dal pagamento della quota annuale.
5.2 Tutti i Soci, purchè maggiorenni al momento dell'assemblea,
hanno diritto:
a) di voto per eleggere gli organi direttivi
della Pro Loco;
b) di essere eletti alle cariche direttive
della Pro Loco;
c) di voto per l'approvazione e le modificazioni
dello statuto e dei regolamenti della Pro Loco;
d) a ricevere
la tessera della Pro Loco;
e) a ricevere le pubblicazioni
della Pro Loco;
f) a frequentare i locali della Pro Loco;
g) ad ottenere eventuali facilitazioni in occasione di manifestazioni
promosse o/ed organizzate dalla Pro Loco.
5.3 I Soci hanno l'obbligo di:
a) rispettare lo statuto ed i regolamenti della
Pro Loco;
b) versare nei termini la quota associativa alla
Pro Loco;
c) non operare in concorrenza con l'attività della
Pro Loco.
ART. 6 AMMISSIONE E PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO
6.1 L'ammissione di un nuovo Socio viene decisa dal Consiglio
Direttivo della Pro Loco a seguito del versamento della quota
associativa annuale.
6.2 La quota associativa è intrasmissibile
e non rivalutabile.
6.3 L'esclusione di un Socio viene decisa
dal Consiglio Direttivo della Pro Loco per dimissioni o per
morosità o per indegnità o qualora intervengano gravi motivi
relativamente a comportamenti del Socio che violano lo Statuto
ed i Regolamenti della Pro Loco.
ART. 7 ORGANI
7.1 Sono organi
della Pro Loco: a) l'Assemblea dei Soci; b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente; d) il Segretario ed il Tesoriere; e) il
Collegio dei Revisori dei Conti; f) il Collegio dei Probiviri
(eventuale); g) il Presidente onorario (eventuale).
ART. 8 L'ASSEMBLEA DEI SOCI
8.1 L'Assemblea rappresenta l'universalità
dei Soci e le sue decisioni, prese in conformità alla legge
ed al presente statuto, obbligano i Soci. Ogni Socio esprime
un voto indipendentemente dall'ammontare della quota associativa
versata.
8.2 L'Assemblea ha il compito di dare le direttive
per la realizzazione delle finalità sociali.
8.3 All'Assemblea
prendono parte tutti i Soci (quelli ordinari e sostenitori
debbono essere in regola con la quota sociale dell'anno in
cui si svolge l'Assemblea). Sono consentite due deleghe, da
rilasciarsi in forma scritta ad altro Socio.
8.4 L'Assemblea è ordinaria e straordinaria. Le Assemblee, sia ordinaria sia
straordinaria, sono presiedute dal Presidente della Pro Loco
(o in sua assenza dal Vice Presidente), assistito dal Segretario.
In caso di assenza di entrambi, l'Assemblea elegge tra i Soci
presenti il Presidente dell'Assemblea; allo stesso modo l'Assemblea
eleggerà un Segretario, in caso di assenza del Segretario
della Pro Loco. L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria,
viene indetta dal Presidente della Pro Loco, previa deliberazione
del Consiglio che ne stabilisce la data e l'ordine del giorno,
con avviso portato a conoscenza dei Soci (in regola con il
versamento della quota avvenuto almeno 30 giorni prima del
giorno fissato per la celebrazione dell'Assemblea) almeno
quindici giorni prima della data fissata mediante consegna
dell'avviso a mano o a mezzo posta o con affissione dello
stesso nella sede della Pro Loco. L'Assemblea, sia ordinaria
sia straordinaria, è valida (salvo quanto diversamente previsto
nel presente statuto) in prima convocazione, con la partecipazione
di almeno la metà dei Soci e delibera con voto favorevole
della metà più uno dei voti espressi; in seconda convocazione,
da indirsi un ora dopo, l'Assemblea è valida qualunque sia
il numero dei partecipanti e delibera con voto favorevole
della metà più uno dei voti espressi.
8.5 L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno per le decisioni di
sua competenza; delibera sul conto consuntivo dell'anno precedente,
sulla formazione del bilancio preventivo, sul programma di
attività e sulle proposte del Consiglio Direttivo o dei Soci.
8.6 L'Assemblea per l'approvazione dei bilanci deve essere
convocata entro il mese di giugno.
8.7 L'Assemblea straordinariaè convocata:
a) dal Presidente quando ne ravvisi la necessità;
b) dietro richiesta scritta della maggioranza dei componenti
del Consiglio;
c) a seguito di richiesta sottoscritta da almeno
un terzo dei Soci; d) per le modifiche del presente Statuto;
e) per lo scioglimento della Pro Loco.
8.8 La spedizione degli avvisi di convocazione delle Assemblee (sia ordinarie sia
straordinarie) può essere sostituita dall'affissione con modalità
idonee a portarli a conoscenza dei Soci.
8.9 Le modifiche statutarie sono adottate dall'Assemblea straordinaria con
la maggioranza dei due terzi dei voti validi.
8.10 Delle riunioni assembleari e relative deliberazioni dovrà essere redatto
apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario,
consultabile da tutti i Soci presso la sede sociale.
ART.9 IL CONSIGLIO DIRETTIVO
9.1 Il Consiglio Direttivo è composto
da un numero di membri tale da assicurare una equilibrata
rappresentatività degli iscritti che comunque non sia inferiore
a cinque e non superiore a ventuno unità.
9.2 L'Assemblea,dopo avere fissato il numero dei componenti del Consiglio
Direttivo, elegge tra i Soci i componenti del Consiglio Direttivo.
9.3 I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica
tre anni e sono rieleggibili.
9.4 Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte all'anno ed ogni qual volta
lo ritenga opportuno il Presidente od a seguito di richiesta
scritta di almeno due terzi dei Componenti.
9.5 I Consiglieri che risultano assenti per tre sedute consecutive senza giustificazione
motivata, possono essere dichiarati decaduti con deliberazione
del Consiglio Direttivo il quale provvede alla surrogazione
dei medesimi come previsto nel successivo comma.
9.6 In caso di vacanza per qualsiasi motivo si procederà come segue: i
Consiglieri mancanti saranno sostituiti con i Soci che, secondo
i risultati delle elezioni, seguono immediatamente i membri
eletti; se non vi fossero più Soci da utilizzare per la surroga
potrà essere indetta una nuova Assemblea elettiva per l'integrazione
del Consiglio Direttivo, qualora ne sia compromessa la sua
funzionalità. Solamente nel caso che la vacanza dei Soci nel
Consiglio Direttivo sia contemporanea e riguardi la metà più
uno dei Soci, l'intero Consiglio Direttivo sarà considerato
decaduto ed il Presidente dovrà, entro un mese dal verificarsi
della vacanza, indire l'Assemblea elettiva per l'elezione
di un nuovo Consiglio Direttivo.
9.7 Il Consiglio Direttivo
decade se l'Assemblea dei Soci non approva il rendiconto consuntivo
economico e finanziario: in questo caso il Presidente dovrà,
entro un mese dal verificarsi dell'Assemblea in cui non è
stato approvato il rendiconto, indire l'Assemblea elettiva
per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.
9.8 Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva
di 1/3 (un terzo) dei membri del Consiglio Direttivo ed il
voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di
parità è determinante il voto del Presidente.
9.9 Il Consiglio Direttivo è investito dei poteri per la gestione ordinaria
della Pro Loco ed in particolare gli sono riconosciute tutte
le facoltà per il raggiungimento delle finalità sociali che
non siano dalla legge o dal presente statuto riservate, in
modo tassativo, all'Assemblea. Spetta inoltre al Consiglio
Direttivo la gestione del patrimonio sociale, la formazione
di un conto di previsione col relativo programma d'attuazione,
la stesura del rendiconto economico e finanziario consuntivo
e la relazione sull'attività svolta.
9.10 Le riunioni del Consiglio Direttivo sono pubbliche.
9.11 Alla riunione del Consiglio Direttivo il Presidente può invitare persone che
siano interessate a particolari aspetti dell'attività della
Pro Loco che possono partecipare senza diritto a voto.
9.12 Delle riunioni consiliari dovrà essere redatto apposito verbale
firmato dal Presidente e dal Segretario ed approvato di volta
in volta dal Consiglio stesso, consultabile da tutti i soci
presso la sede sociale.
ART. 10 IL PRESIDENTE
10.1 Il Presidente della Pro Loco è eletto dal Consiglio Direttivo nella sua
prima riunione con votazione a scrutinio segreto ovvero in
altro modo accettato all'unanimità dal Consiglio Direttivo.
10.2 Il Vice Presidente (o i Vice Presidenti), nel numero
stabilito dal Consiglio Direttivo, sono pure nominati dal
Consiglio Direttivo al suo interno.
10.3 Il Presidente dura in carica per lo stesso periodo di vigenza del Consiglio Direttivo.
Può essere riconfermato. La carica è gratuita.
10.4 In caso di assenza o di impedimento temporaneo sarà sostituito dal
Vice Presidente o dai Vice Presidenti (i quali in tal caso
operano congiuntamente).
10.5 In caso di impedimento definitivo
o dimissioni verrà dichiarato decaduto dal Consiglio Direttivo
che provvederà all'elezione di un nuovo Presidente.
10.6 Il Presidente è il rappresentante legale della Pro Loco ha la
responsabilità della sua Amministrazione, la rappresenta di
fronte ai terzi ed in giudizio, convoca e presiede il Consiglio
Direttivo e l'Assemblea dei Soci, è responsabile della conservazione
della documentazione contabile della Pro Loco.
10.7 E' assistito dal Segretario.
ART. 11 IL SEGRETARIO ED IL TESORIERE
11.1 Il Tesoriere ed il Segretario sono nominati dal Consiglio
Direttivo al suo interno.
11.2 Il Segretario assiste il Consiglio
Direttivo, redige i verbali delle relative riunioni, cura
la conservazione della documentazione riguardante la vita
della Pro Loco, assicura l'esecuzione delle deliberazioni
e provvede al normale funzionamento degli uffici.
11.3 Il Segretario è responsabile, insieme al Presidente, della tenuta
di idonea documentazione dalla quale risulta la gestione economica
e finanziaria della Pro Loco nonchè della regolare tenuta
dei libri sociali.
11.4 Il Tesoriere segue i movimenti contabili
della Pro Loco e le relative r?????????egistrazioni.
11.5 E' possibile affidare i due incarichi ad un solo Consigliere.
ART. 12 IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
12.1 Il Collegio dei Revisori dei conti è composto di tre membri eletti,
a votazione segreta,di norma ogni tre anni, dall'Assemblea dei Soci.
12.2 Il Collegio dei Revisori dei conti ha il compito di esaminare periodicamente
ed occasionalmente in qualsiasi momento la contabilità sociale.
12.3 I Revisori dei Conti sono invitati alle riunioni del
Consiglio Direttivo ed in tal caso possono esprimere la loro
opinione sugli argomenti all'ordine del giorno, senza diritto
di voto.
12.4 I Revisori dei conti durano in carica tre anni
ma decadono in caso di decadenza del Consiglio Direttivo;
essi sono rieleggibili.
ART. 13 IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
13.1 Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri eletti,
a votazione segreta, di norma ogni tre anni, dall'Assemblea
dei Soci.
13.2 I Probiviri hanno il compito di controllare
il rispetto delle norme statutarie e di giudicare nel caso
di controversia fra i Soci.
13.3 Il Collegio dei Probiviri
può segnalare controversie che non è in grado di decidere
al Collegio dei Probiviri del Comitato Regionale U.N.P.L.I.,
ai sensi delle norme dello Statuto Regionale U.N.P.L.I..
13.4 I Probiviri durano in carica tre anni e non decadono in caso
di decadenza del Consiglio Direttivo; essi sono rieleggibili.
ART. 14 IL PRESIDENTE ONORARIO
14.1 Il Presidente Onorario
può essere nominato dall'Assemblea per eccezionali meriti
acquisiti in attività a favore della Pro Loco.
14.2 Al Presidente Onorario possono essere affidati dal Consiglio
Direttivo incarichi di rappresentanza e di eventuali contatti con altri Enti.
ART. 15 IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
15.1 Il Comitato Regionale
U.N.P.L.I. può decidere il commissariamento di una Pro Loco
iscritta: a) su richiesta di almeno la metà più uno dei Soci
membri del Consiglio Direttivo; b) su richiesta di almeno
la metà più uno dei Soci; c) in caso di inattività del Consiglio
Direttivo; d) in caso di irregolarità nella gestione della
Pro Loco; e) negli altri casi previsti dallo Statuto Regionale
dell'U.N.P.L.I..
15.2 Il Commissario viene nominato dal Comitato
Regionale U.N.P.L.I. e deve entro sei mesi indire l'Assemblea
per la rielezione del Consiglio Direttivo.
ART. 16 ENTRATE E SPESE
16.1 Le risorse economiche con le quali la Pro Loco
provvede al funzionamento ed allo svolgimento della propria
attività sono:
1) quote e contributi dei Soci;
2) eredità,
donazioni e legati;
3) contributi dell' Unione Europea e di
organismi internazionali;
4) contributi dello Stato, delle
regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici,
anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi
realizzati nell'ambito dei fini statutari;
5) entrate derivanti
da prestazioni di servizi convenzionati;
6) proventi delle
cessioni di beni e servizi ed a terzi, anche attraverso lo
svolgimento di attività economiche di natura commerciale,
artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliare e sussidiaria
e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
7) erogazioni liberali dei Soci e di terzi;
8) entrate derivanti
da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento,
quali feste e sottoscrizioni;
9) altre entrate compatibili
con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione
sociale.
16.2 Tutte le entrate ed i proventi dell'attività
della Pro Loco sono utilizzati e spesi per il raggiungimento
delle finalità della Pro Loco e non possono essere divisi
e/o distribuiti (neppure in modo indiretto) ai Soci.
16.3 Gli eventuali utili o avanzi di gestione della Pro Loco devono
essere reinvestiti a favore delle attività istituzionali previste
dal presente Statuto.
ART. 17 PRESTAZIONI DEI SOCI
17.1 La Pro Loco si avvale prevalentemente delle attività prestate
in forma volontaria, libera e gratuita dei propri Soci per
il perseguimento dei fini istituzionali.
17.2 La Pro Loco può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori
dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo,
anche ricorrendo a propri Soci.
17.3 Tutte le cariche della Pro Loco sono di norma gratuite.
17.4 Il Consiglio Direttivo delibera e decide in merito a quanto previsto dal presente
articolo e può prevedere dei rimborsi delle spese documentate,
sostenute dai Soci o da persone che hanno operato per la Pro
Loco nell'ambito delle attività istituzionali.
17.5 Nel caso in cui la qualità della prestazione richieda un livello non
amatoriale, il Consiglio Direttivo può affidare a professionisti
(esterni o interni alla Pro Loco) mansioni e/o incarichi che
potranno essere retribuiti a quotazioni di mercato e dietro
prestazione di regolare documentazione fiscale.
ART. 18 RENDICONTO CONSUNTIVO ECONOMICO E FINANZIARIO
18.1 Il Consiglio Direttivo
della Pro Loco deve predisporre annualmente un rendiconto
consuntivo economico e finanziario che deve essere approvato
dall'Assemblea dei Soci annualmente.
18.2 Tale rendiconto deve essere redatto seguendo i criteri di cassa e di competenza
come previsto dalla Legislazione vigente in materia.
18.3 Il rendiconto approvato dall'Assemblea sarà disponibile per
la visione presso la sede della Pro Loco.
ART. 19 SCIOGLIMENTO
19.1 L'eventuale scioglimento della Pro Loco sarà deciso dall'Assemblea
Straordinaria appositamente convocata. Sia in prima sia in
seconda convocazione dovranno essere presenti almeno i 4/5
dei Soci e la decisione di scioglimento dovrà essere assunta
con i 4/5 dei voti presenti.
19.2 In caso di scioglimento, dopo che si sarà provveduto al saldo di tutte le pendenze
passive, le somme eventualmente restanti saranno devolute
in favore di Enti pubblici od Associazioni per essere destinate
ad opere di valorizzazione turistica del Comune e/o della
località come previsto dall'art. 2.1 del presente Statuto.
19.3 I beni acquisiti con il concorso finanziario specifico
e prevalente di Enti pubblici saranno devoluti al Comune nel
cui territorio la Pro Loco ha sede.
ART. 20 NORME FINALI
Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente
Statuto valgono le norme del Codice Civile.
Letto, approvato
e sottoscritto